(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta 
                      n. 24 del 16 giugno 2009) 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                        Finalita' ed oggetto 
    1. Al fine di razionalizzare e  rendere  organici  i  servizi  di
informazione,  accoglienza  ed  assistenza  turistica  su  tutto   il
territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli  qualitativi,
e  al  fine  di  consolidare  e  promuovere  un'immagine  unitaria  e
complessiva del sistema turistico Valle d'Aosta,  la  presente  legge
detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi  di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, i servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Office  regional
du tourisme - Ufficio regionale del turismo,  per  il  tramite  degli
uffici territoriali offices du  tourisme  -  Uffici  del  turismo.  I
predetti servizi  sono  svolti  ed  organizzati  nel  rispetto  degli
standard minimi di qualita' stabiliti con deliberazione della  Giunta
regionale.